Posseggo una seconda casa non affittata. Come devo regolarmi per il saldo Imu-Tasi del 16 dicembre?
Anzitutto ricordiamo che da quest’anno Imu e Tasi non si pagano più per le abitazioni principali non di lusso. In automatico tale esenzione è estesa anche agli inquilini titolari di contratti di affitto che abbiano spostato la residenza (e dimorino fisicamente) nell’immobile dove vivono in locazione.
Per tutti gli altri, invece, il punto di riferimento ai fini del saldo sono le aliquote indicate nelle delibere 2016, anche se molto probabilmente, a meno che non sia cambiata la situazione di possesso sul singolo immobile (ad esempio una seconda casa a disposizione che nel frattempo è stata locata), la rata finale equivarrà a quella già versata in acconto per la semplice ragione che un anno fa la Legge di Stabilità 2016 dispose il congelamento al rialzo delle aliquote Imu/Tasi già disposte dagli enti locali nel 2015.
Detto altrimenti i Comuni, fatta eccezione per quelli che abbiano deliberato il dissesto o il predissesto finanziario (sarà dunque importante controllare se dalla delibera emerga o meno una situazione di dissesto/predissesto), non hanno potuto nel 2016 disporre ulteriori aumenti di aliquote, sia Imu che Tasi, rispetto al 2015 su qualsivoglia tipologia di immobile.
Se viceversa il Comune, dopo l’acconto di giugno, dovesse aver deciso di applicare aliquote più basse rispetto al 2015, il saldo dovrà essere necessariamente ricalcolato, applicando la nuova aliquota all’intero periodo di possesso relativo al 2016, per poi sottrarre la rata di acconto già pagata a giugno.
Bisogna infine considerare anche gli aspetti della data di approvazione e pubblicazione della delibera. Per approvazione, ovviamente, si intende quella del consiglio comunale, che ai sensi delle norme vigenti doveva avvenire, per il 2016, entro lo scorso 30 aprile (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito il termine del 30 giugno, ulteriormente differito al 31 luglio limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative).
La pubblicazione, invece, è quella che viene effettuata sul sito www.finanze.it, nell’area specifica della fiscalità locale, dove ogni Comune ha una sua pagina interna sulla quale, anno per anno, vengono appunto pubblicate le delibere. A tal riguardo, come termine ultimo di pubblicazione, era stato fissato il 28 ottobre 2016.
Per capire, allora, se una delibera abbia rispettato o meno le tempistiche previste, sulla pagina del singolo Comune dovrà essere riportata, come “Data documento”, relativamente all’approvazione dell’atto, una data non successiva al 30 aprile 2016 (salvo i comuni della Regione Friuli), mentre come “Data pubblicazione” non potrà essere riportato un giorno successivo al 28 ottobre.
Tali requisiti vanno rispettati entrambi, di conseguenza, laddove ne fosse stato rispettato uno solo (approvazione o pubblicazione), la delibera non potrebbe essere considerata valida. Nei casi quindi di delibere approvate o pubblicate in date tardive rispetto ai termini stabiliti, o di Comuni che per il 2016 non abbiano approvato nessuna delibera, andranno per forza considerate le aliquote 2015.
Per informazioni: www.caf.acli.it