Sono un sovrintendente della Polizia di Stato nato il 12 maggio 1962, e sono stato assunto in servizio il 10 gennaio 1982. Quando potrò andare in pensione?
I requisiti pensionistici del “comparto sicurezza” (Forze armate, carabinieri, finanza, polizia di stato, polizia penitenziaria, corpo forestale e vigili del fuoco) sono diversi e più favorevoli di quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
Per la pensione di anzianità sono previsti tre canali:
53 anni e 7 mesi di età (requisito soggetto dal 2019 a ulteriori incrementi biennali per adeguamento alle aspettative di vita), insieme al raggiungimento, entro il 2011, del rendimento pensionistico dell’80%. La prima decorrenza utile è differita a 12 mesi dalla data di maturazione del diritto;
57 anni e 7 mesi di età (requisito anch’esso soggetto dal 2019 a incrementi), insieme a 35 anni di contribuzione. Anche in questo caso la decorrenza è fissata a 12 mesi dal diritto;
40 anni e 7 mesi di contribuzione (sempre con aumenti dal 2019), indipendentemente dall’età. La decorrenza, stavolta, è fissata a 15 mesi dal diritto.
La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età massima ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio (aumentata con le aspettative di vita se a tale data il lavoratore non abbia raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità), insieme al requisito contributivo minimo di 20 anni. La decorrenza è differita a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Dalle indicazioni fornite, l’interessato, attualmente 54enne, ha maturato al 31 maggio 2016 un’anzianità contributiva di 34 anni, 4 mesi e 21 giorni. A questa vanno aggiunti 5 anni di maggiorazione per “Servizio d’istituto” (L.284/77). Il diritto alla pensione di anzianità verrà quindi maturato al compimento di 40 anni e 7 mesi di contribuzione (9.8.2017), con prima decorrenza fissata a distanza di 15 mesi: il 10 novembre 2018.
Per informazioni: www.patronato.acli.it