Da gennaio 2024, i genitori che hanno completato il congedo obbligatorio di maternità dopo il 31 dicembre 2023 potranno usufruire di due mesi di congedo parentale retribuito all’80%, secondo regole specifiche.
La legge sulla tutela della maternità prevede un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per i neo-genitori lavoratori dipendenti, chiamato “congedo parentale”.
Questo congedo è disponibile per entrambi i genitori e deve essere utilizzato entro i primi 12 anni di vita del bambino. Complessivamente, il congedo non può superare i dieci mesi tra entrambi i genitori, ma può essere esteso a undici mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno tre mesi in modo continuativo o frazionato. Dei nove mesi totali, viene garantita un’indennità economica.
Nel 2024, esclusivamente per i genitori che hanno concluso il congedo obbligatorio di maternità dopo il 31 dicembre 2023, sono previsti i seguenti indennizzi:
due mesi (complessivi tra entrambi i genitori) all’80% della retribuzione se usufruiti entro il sesto anno del bambino;
ulteriori sette mesi (complessivi tra entrambi i genitori) al 30% della retribuzione se utilizzati entro il dodicesimo anno del bambino;
infine, altri due mesi al 30% solo in caso di redditi bassi.
La normativa stabilisce diverse modalità di fruizione del congedo parentale, prevede una divisione dei periodi spettanti a ciascun genitore e definisce il processo per la presentazione della domanda.
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