Sono un’insegnante statale 60 enne con 34 anni e 7 mesi di contribuzione al 31 dicembre 2015. Vorrei usufruire dell’opzione donna riscattando laurea e maternità. È possibile?
La legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ha prorogato di un anno la possibilità di esercitare il pensionamento in “opzione donna”, consentendo la fruizione di questo trattamento anche alle lavoratrici che ne hanno maturato i requisiti nel corso del 2015 (35 anni di contribuzione e 57 anni e 3 mesi di età, per le dipendenti sia private che pubbliche).
La medesima legge ha altresì abrogato il divieto di cumulo sinora esistente tra riscatto della laurea e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondenti all’astensione facoltativa.
A partire dall’1 gennaio 2016, anche in relazione a maternità avvenute anteriormente a tale data, è possibile implementare la propria posizione assicurativa esercitando entrambi i riscatti.
Se quindi per effetto dei due riscatti l’interessata raggiunga 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2015, è per lei possibile esercitare il diritto a opzione donna (pensione che, ricordiamo, viene liquidata con formula interamente contributiva).
Tale pensionamento richiede la previa presentazione di dimissioni che, nel comparto scuola, hanno decorrenza fissa dal primo settembre e vanno inoltrate on line tramite procedura web Polis “istanze on line” presente sul sito Miur.
La scadenza per tali dimissioni, in relazione alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti per opzione donna nel corso del 2015, è stata fissata al 15 febbraio 2016.
Per informazioni: Patronato Acli