Le ACLI della Svizzera chiedono di aggiornare la Convenzione Italia-Svizzera sulla doppia imposizione fiscale
Sulla scorta di un intervento di Franco Narducci sul tema in titolo e dell’ordine del giorno presentato da Giuseppe Rauseo in occasione dell’Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), tenutasi a Roma tra il 2 e il 5 luglio scorsi, le ACLI della Svizzera chiedono un impegno del Governo italiano affinché proceda il prima possibile a rinegoziare con la Confederazione elvetica le pertinenti norme della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni fiscali, riguardanti la tassazione degli immobili posseduti in Italia dai cittadini italiani emigrati in Svizzera, tutelando il loro diritto a non essere doppiamente tassati, in Italia e in Svizzera, ai fini patrimoniali.
Nel 2010 la Svizzera ha introdotto l’autodenuncia esente da pena e il recupero d’imposta nei casi di successione, con una prassi ancorata nella Legge federale sull’imposta diretta (LIFD) e nella Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
Per effetto del combinato disposto autodenuncia esente da pena, prorogata fino al 30 settembre 2018, e scambio automatico delle informazioni tra Italia e Svizzera, decine di migliaia di cittadini italiani residenti in Svizzera hanno notificato al fisco elvetico la proprietà di un immobile in Italia, pur avendo da sempre versato all’erario italiano le tasse gravanti su tali immobili, sulla base della normativa italiana. Il valore dell’immobile posseduto dai nostri connazionali in Italia viene ritenuto un aumento del valore patrimoniale del soggetto d’imposta, facendo con ciò scattare in alto l’aliquota impositiva e con un effetto retroattivo agli ultimi 10 anni dal momento dell’autodenuncia. Siamo, quindi, al cospetto di una situazione tipica di doppia imposizione fiscale.
Peraltro, nella già citata Legge federale sull’imposta diretta (LIFD) non vi è alcun riferimento agli immobili situati all’estero. Parimenti, la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non menziona l’imposta sulla sostanza o sugli utili da sostanza di beni all’estero. Se ne deduce che la Svizzera applica la normativa interna, mentre nella gerarchia delle fonti, Convenzioni e Trattati prevalgono sulle fonti delle singole nazioni (norma superprimaria).
Gli italiani residenti fiscalmente in Svizzera devono dichiarare i beni posseduti in Italia, che però non devono essere considerati a fini impositivi. La vigente Convenzione tra Italia e Svizzera si estende anche al patrimonio, per cui l’imposta sulla sostanza viola l’Art. 6 del Trattato e nemmeno lo scambio d’informazioni (art. 27 del Trattato) consente tale violazione.
Inoltre, la tassazione del valore locativo è un concetto non applicabile agli immobili all’estero già oggetto di tassazione ove l’immobile si trova. Infatti, se il bene in Italia è oggetto di locazione, è in Italia che si pagano le tasse sul reddito derivante dal contratto di locazione, mentre se non è oggetto di locazione non si può procedere a tassare il cosiddetto valore locativo poiché si tratta di una categoria giuridica svizzera che può trovare applicazione solo in territorio elvetico.