So che il 30 novembre scade l’acconto 2016 di Irpef e cedolare secca. Come devo regolarmi? Non ho ben capito com’è il meccanismo.
Novembre è sempre tempo di acconti e la scadenza, come di consueto, è fissata al 30/11. Coloro che hanno presentato il modello 730 o Unico 2016 sui redditi del 2015 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti di Irpef e cedolare secca (in tal caso, ovviamente, solo se hanno immobili locati a scopo abitativo per i quali sia stata scelta la tassazione sostitutiva al posto di quella ordinaria).
Tali acconti seguono regole e tempistiche analoghe. A seconda di quale sia stato il modello utilizzato in fase dichiarativa, cambierà anche la modalità di versamento: i contribuenti di Unico pagheranno infatti con F24, indicando nell’apposita sezione “Erario” il codice tributo “4034” nel caso dell’Irpef, oppure il codice “1841” per la cedolare secca (entrambi i codici, comunque, sono relativi alla seconda o unica rata dovuta).
Viceversa, i contribuenti che hanno fatto il 730, si vedranno decurtare l’importo dovuto direttamente dalla busta paga, se provvisti di un sostituto d’imposta, altrimenti, in caso di 730 senza sostituto, anche loro saranno costretti a usare l’F24.
È altrettanto naturale che coloro i quali abbiano cominciato a percepire un reddito solo dal 2016, e che dunque per il 2015, in assenza di imposte, non hanno presentato nessuna dichiarazione, sono automaticamente esclusi dall’adempimento dell’acconto e andranno a versare a saldo con la dichiarazione del 2017. Facciamo l’esempio di un contribuente che in assenza di altri redditi abbia iniziato ad affittare solo da marzo 2016 con cedolare secca: lui non potrà che versare a saldo (nel 2017) la cedolare dovuta per i mesi di affitto percepiti nel 2016.
Vediamo adesso nel dettaglio quali regole vanno osservate. Com’è noto, vi sono due strade per calcolare l’importo dovuto in acconto: o il metodo storico – quello più sicuro e consigliato – oppure il metodo previsionale, molto più incerto e rischioso. Chi ovviamente paga con F24 adotterà per proprio conto una soluzione o l’altra. Chi invece dispone di un sostituto d’imposta dovrebbe informarlo qualora preferisse farsi calcolare l’acconto in un modo piuttosto che in un altro.
Partiamo dal metodo storico. In questo caso va fatto riferimento all’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di oneri deducibili e detraibili. Tale valore è sì fondamentale per potersi regolare sulle tempistiche di versamento, ma più in generale per capire se l’acconto sull’anno in corso sia dovuto o meno.
Se infatti l’imposta finale versata per il 2015 è risultata inferiore a 51,65 euro, è certo che l’acconto per il 2016 non dovrà essere pagato, altrimenti, in presenza di un’imposta superiore a tale soglia, andrà certamente pagato (nella misura del 100% della stessa imposta dovuta per il 2015).
Posto allora che l’acconto sia dovuto, se l’imposta sul 2015 è risultata inferiore a 257,52 euro (per esempio 150 euro), l’acconto per il 2016 (equivalente appunto a 150 euro) potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Se invece l’imposta sul 2015 è risultata superiore a 257,52 euro (ad esempio 300 euro) l’acconto per il 2016 è dovuto in due rate: la prima, nella misura del 40% (equivalente a 120 euro), dovrebbe essere già stata versata entro il 16 giugno scorso, mentre la seconda, nella misura del restante 60% (cioè pari a 180 euro), dovrà appunto essere corrisposta entro il 30 novembre. Questo in sostanza è il metodo storico, facile da calcolare perché riferito a una base certa, ovvero l’imposta dovuta sull’annualità precedente.
Viceversa col metodo previsionale, il rischio di commettere degli errori, e dunque di esporsi a delle sanzioni, è sempre in agguato, dal momento che il calcolo viene elaborato non più in funzione dell’anno passato, ma “in previsione” dell’imposta definitiva che si presume sarà dovuta per tutto il 2016 (dichiarazione appunto del 2017). Ciò implica, di fatto, una doppia difficoltà: non solo quella di arrivare a prevedere il reddito annuo, ma anche l’imposta che ne deriverà.
Per informazioni: www.caf.acli.it