Mio figlio è nato il 16 agosto con un anticipo di 10 settimane rispetto alla data presunta del parto prevista per il 25 ottobre. Vorrei sapere come si calcola il congedo di maternità: cambia qualcosa rispetto ai parti a termine?
Il decreto legislativo. 80/2015, nell’ottica di conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro, ha modificato la disciplina del congedo obbligatorio di maternità in caso di parto prematuro.
L’Inps, nel fornire istruzioni alle proprie sedi, ha precisato che la riforma interessa solo i casi di parto “fortemente” prematuro, intendendo come tale la nascita che si verifichi prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima del normale inizio del congedo di maternità.
In questa ipotesi, la nuova disciplina prevede che il congedo abbia una durata complessiva maggiore dei 5 mesi ordinari, potendo aggiungere ad essi i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e l’inizio del congedo di maternità calcolato secondo la data presunta del parto.
Nel suo caso, la durata complessiva del congedo indennizzato di maternità si determina sommando ai 5 mesi canonici gli 8 giorni che vanno dal giorno successivo al parto (17 agosto) fino al giorno precedente la data di inizio del congedo ante parto (24 agosto). Prima della riforma, il congedo sarebbe stato di soli 5 mesi post partum a partire dal giorno successivo alla nascita.
Diversamente, in caso di parto sì prematuro ma avvenuto entro i due mesi antecedenti la data presunta del parto, si applica la disciplina ordinaria con il limite di durata dei 5 mesi.