Mia madre è diventata cittadina italiana. Io e mia sorella siamo in Italia dal 2008, io avevo 12 anni e lei 8. Ora abbiamo 20 e 16 anni. Cosa cambia per noi? E per mio zio che vive con noi senza permesso?
In questa situazione rappresentata, i diversi membri della famiglia della neo cittadina italiana si trovano in tre posizioni molto diverse.
Cosa succede ai figli minorenni
Sua sorella, in base all’art 14 comma 1 della Legge 91/92 in quanto minore, se risultava convivente con sua madre al momento del giuramento di quest’ultima presso il comune – atto formale di acquisizione della cittadinanza italiana – acquista anch’essa la cittadinanza italiana.
Pertanto suggeriamo di verificare tale cambiamento di status giuridico con il Comune di residenza.
La condizione di convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione.
Resta ferma per sua sorella la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana una volta che raggiungerà la maggiore età, chiaramente se si è in possesso di altra cittadinanza.
Cosa succede ai figli maggiorenni
Nel suo caso invece, poiché è lei è maggiorenne, si trova in una condizione completamente differente.
Tuttavia, ai fini di una domanda di concessione della cittadinanza italiana che anche lei voglia proporre alla prefettura (tramite domanda da sottoporre esclusivamente online), la sua posizione è agevolata perché equiparata a quella dei figli maggiorenni adottati (art. 9 comma 1 lettera b) della Legge 91/92 e sarà sufficiente aver maturato 5 anni di residenza attuale e ininterrotta (non 10 come per sua madre), che lei dovrebbe aver già maturato se è stata iscritto all’anagrafe dal suo arrivo in Italia.
Sono da escludere dal conteggio brevi assenze temporanee dal territorio nazionale, come brevi vacanze all’estero, se non hanno inciso sulla residenza anagrafica.
Per presentare domanda dovrà dimostrare un reddito di circa 8.300 euro (soglia presa a riferimento per valutare la capacità di disporre di mezzi economici adeguati e non gravare sulle finanze pubbliche). Nel caso sia a carico dei suoi genitori, per raggiungere questa soglia sarà possibile considerare il reddito del nucleo familiare.
Cosa succede al parente senza permesso
Per quanto riguarda suo zio, deve essere invece tenuto presente quanto disposto dall’articolo 19 del Testo unico immigrazione il D.lgs 286/98 che al comma 2 recita:
“non è consentita l’espulsione, salvo nei casi previsti dall’art. 13 comma 1, nei confronti: (…) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”
Pertanto, in base a questa disposizione normativa, a tali tipologie di familiari, purché conviventi con il cittadino italiano, la questura rilascia un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Il permesso potrà successivamente essere convertito in un permesso ad altro titolo come ad esempio quello rilasciato per motivi di lavoro, quando vi sono le condizioni (ad es. un rapporto di lavoro). Questo tipo di permesso, al primo rilascio deve essere richiesto direttamente in questura.
Poiché suo zio era presente irregolarmente, in occasione della richiesta del titolo dovrà essere contestualmente effettuata una cessione di fabbricato/dichiarazione di ospitalità da parte sua madre in favore di suo zio.
Per informazioni: www.patronato.acli.it