Nel dossier “Responsabilità solidale degli appalti” le Acli approfondiscono la legislazione sugli appalti.
Il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati che siano impiegati negli appalti, disciplinata in generale dall’art. 1676 del Codice civile e successivamente dal D. Lgs. 276/2003 (che ha attuato le deleghe della cosiddetta Legge Biagi).
In particolare l’art. 29 di tale decreto dispone che, in caso di appalto di opere e di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.
SCARICA IL DOSSIER