Lavoro in un’azienda di logistica. Il titolare mi ha detto che da febbraio non lavorerò più come contabile, ma mi occuperò di commissioni generiche e quindi riceverò una paga più bassa. Può farlo?
Si perché il demansionamento è previsto dal Jobs Act.
La regola – stabilita dall’articolo 2013 del codice civile modificato dal Jobs Act – è che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito.
Tuttavia, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori in due ipotesi:
la prima è quando vengono modificati degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore. In questo caso il lavoratore può essere assegnato dal datore di lavoro a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il lavoratore ha diritto in ogni caso diritto al mantenimento del trattamento economico e non va modificato l’inquadramento.
La seconda ipotesi di assegnazione di un lavoratore a mansioni inferiori – e questa è la grossa novità introdotta dal Jobs Act – deriva dalla possibilità delle parti di siglare un accordo che preveda il demansionamento e anche una contestuale riduzione dello stipendio nell’interesse del lavoratore “al mantenimento dell’occupazione”, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. L’accordo stipulato deve essere sottoscritto in sede sindacale, o presso la Direzione territoriale del lavoro o presso una delle sedi previste dall’articolo 76 del decreto legislativo 276/03 (Università, ordini dei consulenti del lavoro, ecc,…). È dunque sufficiente il rischio di perdita del posto di lavoro a giustificare l’accordo sul demansionamento con riduzione dello stipendio e non è previsto alcun onere di provare l’effettività del rischio da parte del datore di lavoro.