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Congedo e indennità per vittime di violenza

Opero all’interno di una casa famiglia dove spesso trovano rifugio donne che hanno vissuto rapporti molto conflittuali con mariti e compagni. So che nel 2015 è stata approvata una legge che consente loro di assentarsi dal lavoro fruendo di un congedo retribuito. Cosa si deve fare?

L’articolo 24 del decreto legislativo 80 del 2015 riconosce alle lavoratrici dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) vittime di violenza ed inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio, il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi destinati al percorso di protezione.

Se la donna è una lavoratrice dipendente il congedo è retribuito (100% retribuzione), mentre se opera con contratto di collaborazione coordinata continuativa, il congedo non è né retribuito né indennizzato, dà diritto alla sola sospensione della collaborazione.

La lavoratrice dipendente del settore privato è tenuta

ad avvisare il datore di lavoro con almeno 7 giorni di preavviso (salvo oggettiva impossibilità) consegnandogli la certificazione relativa al percorso di protezione e indicando i periodi di assenza;

a presentare apposita domanda all’Inps prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno del suo inizio.

Ha diritto

ad assentarsi fino ad un massimo di 3 mesi (pari a 90 giornate di lavoro effettivo) entro 3 anni dall’inserimento del percorso di protezione;

a fruire del congedo su base giornaliera od oraria (almeno la metà dell’orario giornaliero medio) salva diversa disposizione del Ccnl di riferimento;

a percepire un’indennità pari al 100% della retribuzione (voci fisse e continuative)

ad avere coperto da contribuzione figurativa l’assenza dal lavoro

ad avere conteggiato il congedo nell’anzianità di servizio utile ai tutti gli effetti, come se ferie, tredicesima e Tfr.

Ad avere l’indennità anticipata dal datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all’Inps e pagamento diretto solo per operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione.

La lavoratrice dipendenti del settore pubblico invierà la richiesta all’amministrazione di appartenenza, allegando la certificazione già indicata, che provvederà direttamente a erogarle l’indennità. Le somme corrisposte sono considerate reddito da lavoro dipendente, imponibile sia ai fini previdenziali che della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione Enpdep.

 

Per informazioni: www.patronato.acli.it

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