Ho sentito parlare di “dimissioni telematiche”, di che cosa si tratta? Riguardano anche le colf?
Dal 12 marzo 2016 è entrata in vigore una nuova modalità di comunicazione delle dimissioni da parte del lavoratore, e anche della “risoluzione consensuale”, che si ha quando datore di lavoro e lavoratore decidono consensualmente di porre termine al rapporto di lavoro.
Il lavoratore infatti dovrà utilizzare il sito del ministero del Lavoro, attraverso il quale, potrà accedere al form on line per la trasmissione della comunicazione:
autonomamente, utilizzando il proprio Pin dispositivo, rilasciato dall’Inps secondo una delle modalità previste, dal portale dell’istituto
oppure recandosi presso uno dei soggetti abilitati (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che accedendo al portale Cliclavoro compilerà e spedirà il modulo on line per conto del lavoratore.
Dalla procedurà però sono escluse le lavoratrici e i lavoratori domestici, che continueranno a dimettersi nell’ambito della procedura di convalida prevista dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), in vigore dal 18 luglio 2012:
recandosi presso la direzione territoriale del Lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti;
sottoscrivendo apposita dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione inoltrata all’Inps;
In mancanza della convalida di cui sopra, il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della cessazione, deve spedire al lavoratore un invito scritto, contenente l’indicazione di presentarsi presso le sedi deputate per convalidare l’atto o, in alternativa, a sottoscrivere la comunicazione di cessazione trasmessa all’Inps.
Il lavoratore, entro 7 giorni dalla ricezione, può:
aderire all’invito e convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale;
non aderire all’invito, ma il rapporto si intende comunque risolto;
revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale in forma scritta: in questo caso il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.
Le dimissioni presentate in assenza della procedura di convalida si considerano prive di effetto, a meno che il datore di lavoro avvedutosi dell’irregolarità, non provveda all’invito di cui sopra.
Per informazioni: aclicolfonline