Ho assunto una assistente familiare che vive con mia madre da oltre 5 anni. La lavoratrice è una donna sola e dice di non aver bisogno delle ferie, tanto è vero che già da qualche tempo non ne ha fatto più richiesta, né io le ho chiesto se voleva prenderne. Ho sentito dire che le ferie non usufruite entro 18 mesi dall’anno di maturazione si perdono. È vero anche per le colf? Nel qual caso non potrà più chiedermi alcuna indennità a titolo di ferie, al momento del licenziamento?
L’art. 18 del Ccnl proclama il diritto al godimento delle ferie come irrinunciabile, come del resto previsto dall’art. 36 della nostra Costituzione e nonché dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che all’art. 10 stabilisce precisamente che un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità. Ciò significa che le ferie devono essere godute (e non indennizzate) almeno per quattro settimane l’anno, di cui almeno due settimane in modo continuativo, in quanto solo in questo modo è possibile che le ferie realizzino lo scopo fondamentale che perseguono: il recupero psico-fisico del lavoratore.
Sempre l’art. 18 del Ccnl, riprendendo le determinazioni del Dlgs 66/2003, stabilisce inoltre che “Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.”
La mancata fruizione delle ferie entro il periodo prescritto, per giurisprudenza consolidata, non comporta la decadenza dal diritto: ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili), restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
Nei rapporti di lavoro ordinari spesso il datore di lavoro interviene per garantire il rispetto del limite dei 18 mesi, imponendo le c.d. “ferie forzate”, o predisponendo il c.d. “piano ferie”, e questo perchè la mancata fruizione di ferie da parte dei lavoratori è soggetta a salate sanzioni amministrative, e il datore di lavoro deve dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti possibili per garantire la fruizione delle ferie ai propri lavoratori.
A quanto sopra si aggiunge che ogni rinuncia, sarebbe contraria a norma imperativa, e quindi non potrebbe esser fatta valere per negare il pagamento dell’indennità.
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