Ho assunto una assistente familiare per mia madre, ma adesso abbiamo deciso di inserirla in una residenza assistita. Posso licenziarla?
Il rapporto di lavoro domestico si caratterizza per il “recesso ad nutum” ovvero a semplice richiesta: le parti sono libere di sciogliere il vincolo lavorativo in qualsiasi momento e senza indicare una particolare ragione giustificatrice, salvo l’obbligo del preavviso.
L’art. 39 del Contratto dei lavoratori domestici stabilisce infatti che il datore di lavoro domestico può risolvere il rapporto di lavoro, osservando un preavviso minimo stabilito in relazione all’orario di lavoro e l’anzianità di servizio:
Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Tali termini sono raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento, nel periodo immediatamente successivo al termine del congedo per maternità obbligatorio, che la normativa riconosce alle lavoratrici in stato di gravidanza fino a tre mesi dopo il parto, ovvero tra il primo giorno di rientro a lavoro, dopo la fine del congedo, e il trentunesimo giorno successivo.
In caso di mancato o insufficiente preavviso, il datore di lavoro dovrà versare un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
E’ ammesso il licenziamento senza preavviso solo per mancanze così gravi, da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.
Per informazioni: aclicolfonline