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Canone Rai: Dal 15 settembre attivo rimborso online

Mi sono trovato a pagare un canone tv che non era dovuto. C’è per caso il modo di chiedere i soldi indietro?

Sì. Dalla giornata di giovedì 15 settembre è diventa operativa l’applicazione web per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modulo dell’istanza di rimborso (più avanti vedremo come va compilato). La stessa Agenzia, nel provvedimento del 2 agosto 2016, ha definito le “modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto”. Chiariamo però, al di là delle indicazioni operative, la cosa più importante, vale a dire chi sono le persone che hanno diritto a presentare domanda.

Si ricorderà che nei mesi scorsi, in prossimità dell’avvicinarsi del primo addebito in bolletta (quello di luglio), l’amministrazione finanziaria aveva dato spiegazioni in merito ai casi di esonero dal versamento del tributo. Oltre che per i cittadini ultra 75enni con redditi familiari complessivi non superiori 6.713,98 euro, era anche prevista la possibilità di inviare, entro il 16 maggio 2016, una dichiarazione sostitutiva per i casi di non detenzione dell’apparecchio tv o per quelle utenze elettriche intestate a persone facenti parte di nuclei familiari il cui canone fosse già dovuto da un altro componente dello stesso nucleo (il tipico esempio è quello della moglie intestataria della bolletta sulla seconda casa, mentre il marito è intestatario della bolletta sull’abitazione principale). La dichiarazione sostitutiva sarebbe dunque servita, ai fini del non-addebito, a denunciare il mancato possesso della tv oppure a notificare che il pagamento del canone spettava a un altro soggetto del nucleo, di cui si sarebbe dovuto indicare il codice fiscale.

Volendo allora andare sul pratico, nel provvedimento del 2 agosto sono stati specificati, ai fini dell’ottenimento del rimborso, i codici che a seconda della motivazione dell’istanza, andranno indicati sull’apposito modello. E sono:

il codice “1” per identificare la situazione in cui il richiedente o un suo familiare sono esenti dal canone per età e reddito (almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;

il “2” è invece riservato agli esenti in base a convenzioni internazionali, che hanno presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva;

il “3” individua i casi in cui il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito;

il “4” segnala che il canone è stato pagato anche su un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia (in questo caso l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva necessaria per richiedere l’esenzione, a meno che la stessa dichiarazione non sia stata già presentata);

il “5” va indicato dal richiedente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva con la quale attesta che né lui né i suoi familiari sono in possesso di apparecchi Tv;

ed infine il codice “6” identifica motivi diversi dai precedenti.

Detto questo, com’è possibile presentare l’istanza? Vi sono tre modi:

autonomamente per via telematica;

tramite un intermediario abilitato, come ad esempio il CAF;

oppure, più tradizionalmente, tramite posta.

Nel primo caso il richiedente (o eventualmente i suoi eredi) accederà, con le credenziali Entratel/Fisconline, all’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; viceversa la procedura di invio potrà essere affidata a un intermediario che accederà, per conto del soggetto, alla stessa applicazione trasmettendo il modulo compilato. Modulo e istruzioni sono dunque disponibili sul sito dell’Agenzia. Nel caso il richiedente deleghi un intermediario, quest’ultimo avrà tre obblighi:

consegnare al contribuente la ricevuta dell’Agenzia che attesta la corretta trasmissione dell’istanza;

conservare l’originale del modello firmato dal richiedente e copia del documento di identità di quest’ultimo;

conservare la delega ricevuta.

Se invece si vuole procedere per vie più tradizionali, l’unica soluzione è quella dell’invio cartaceo tramite servizio postale all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (va allegata la copia di un documento di riconoscimento). Fanno sapere infine le Entrate che “i rimborsi, quando riconosciuti spettanti, sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile (di fatto tramite uno sconto, ndr), ovvero con altre modalità (vedi ad esempio l’accredito sul c/c, ndr), sempre che le stesse assicurino all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso”.

Per informazioni: www.caf.acli.it

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