D: Vorrei ristrutturare la casa in cui convivo con mio padre, ma di cui figura lui come unico proprietario. Volendo usufruire io della detrazione al 50% sui lavori, chiedo se mio padre potrà affittare la casa una volta finita la ristrutturazione.
La detrazione al 50% sul recupero del patrimonio edilizio spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attivano le procedure abilitative (come ad esempio la CILA, se richiesta, trasmessa al Comune), o comunque alla data di inizio dei lavori, e deve poi sussistere anche nel momento in cui si effettuano i pagamenti ammessi in detrazione. Al tempo stesso, però, i due requisiti della disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza che danno diritto al familiare non possessore (in tal caso la figlia) di godere del beneficio fiscale, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione. Quindi, in risposta al quesito, stanti le due condizioni che abbiamo indicato, se al termine dei lavori il padre vorrà affittare la casa ristrutturata, potrà farlo tranquillamente senza compromettere il diritto al bonus fiscale della figlia.