D: A causa del Covid il proprietario di un immobile ha concesso, per i mesi mancanti alla fine di un contratto di locazione, una riduzione del canone mensile. È vero che non si pagano imposte per registrare all’Agenzia delle entrate l’atto di rinegoziazione?
R: Sì, è vero, qualora le parti dispongano esclusivamente una riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere, per la registrazione dell’atto non sono dovute le imposte di registro e di bollo. Questo vale anche quando la riduzione del canone viene concordata solo per un periodo di durata del contratto. Tuttavia, se dopo la registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, il canone venisse riportato al valore inizialmente pattuito, il nuovo atto sarebbe allora soggetto a tassazione.
Ricordiamo, inoltre, che fino al 31 agosto 2020 è possibile registrare l’atto di rinegoziazione sia con il Modello RLI che con il Modello 69.
Dal 1° settembre, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone (telematicamente o presso l’ufficio), non sarà più possibile utilizzare il Modello 69 ma solo il Modello RLI.