D: Dopo la sentenza di separazione legale pago periodicamente alla mia ex coniuge, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, un contributo per le spese dell’alloggio, per affitto e spese condominiali. Posso detrarre dall’Irpef queste somme?
R: Gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, non sono oneri detraibili dall’Irpef ma deducibili dal reddito complessivo. Nella fattispecie, le somme stabilite come contributo per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, quando sono:
- disposti dal giudice,
- quantificabili,
- corrisposti all’ex-coniuge periodicamente,
si considerano, come l’assegno di mantenimento, deducibili dal reddito complessivo del coniuge che le paga, mentre per il coniuge che ne beneficia sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.