D: Mio figlio quest’anno a ottobre deve iscriversi all’università, però non capisco se faccia parte o meno del nostro nucleo (mio e del padre) perché è andato a vivere in un’altra città con la sua compagna, dove entrambi lavorano.
Se il figlio della signora si è spostato senza stabilire la residenza anagrafica nella nuova città, allora fa comunque parte del nucleo dei genitori. Se invece nel nuovo Comune ha trasferito anche la residenza, fa nucleo con la ragazza convivente, ma in questo caso ai fini ISEE servirà capire se sussistono i requisiti di autonomia rispetto ai genitori. Autonomia che va intesa non solo in senso economico ma anche logistico. La questione è che in assenza di requisiti di autonomia, servirà per forza presentare, oltre alla DSU del nucleo dello studente (lui + la compagna), anche quella dei genitori. Per capire se uno studente è davvero autonomo, l’ISEE andrà a valutare due aspetti sostanziali: la casa dove vive (e da quanto tempo ci vive) e la cosiddetta “capacità di reddito”. Sul piano logistico l’autonomia sussiste in caso di “studente residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro”; sul piano invece reddituale, l’autonomia sussiste solo se lo studente e la compagna convivente disponessero ciascuno di un reddito pari almeno a 9.000 euro annui (stabilita come soglia minima ai fini ISEE). I due aspetti – logistico ed economico – vengono sempre valutati insieme, è quindi necessario che entrambi i requisiti siano rispettati: uno solo non sarebbe comunque sufficiente a decretare l’autonomia del ragazzo dal nucleo di origine (per avere assistenza sull’ISEE è possibile rivolgersi a CAF ACLI).