Le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da una delle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 – tra cui rientra anche la professione di logopedista – sono sempre detraibili senza necessità di prescrizione medica. Per richiedere la detrazione il contribuente deve essere in possesso di una certificazione della spesa sostenuta (ricevuta fiscale o fattura) rilasciata dal professionista sanitario, dalla quale risulti la descrizione della prestazione sanitaria resa. Inoltre, è necessario, come per le altre spese sanitarie, che il pagamento al professionista sia stato effettuato con versamento tracciabile. Il pagamento tracciabile non è invece necessario se la prestazione è resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale (per info e assistenza specifica è possibile rivolgersi a CAF ACLI).