D: Ho letto che chi ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2018 ha l’obbligo di inviare una comunicazione all’ENEA entro il 19 febbraio. Cosa succede se non lo faccio? Rischio forse di non avere diritto alla detrazione del 50% nel 730 che andrò a fare?
R: Non è detto che lei debba inviare la comunicazione, le spieghiamo il perchè.
L’obbligo, istituito dal 2018, di inviare la scheda informativa all’ENEA anche per i lavori di ristrutturazione detraibili con la formula del 50%, vale solo per quegli interventi edili, o di manutenzione straordinaria, che comportino anche un risparmio energetico. Quindi non tutti i lavori sono soggetti all’obbligo.
In pratica la scheda ENEA serve a comunicare i dati dell’intervento effettuato e a certificarne i requisiti di efficientamento energetico. Nello specifico l’obbligo di invio riguarda i seguenti lavori:
- riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- installazione di collettori solari, solare termico, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi, come caldaia a condensazione e pompa di calore, ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e “building automation”, ovvero quegli interventi e dispositivi innovativi che rendono le nostre case più efficienti ed ecologiche a livello di consumi;
- installazione di impianti fotovoltaici.
Di norma la comunicazione all’ENEA va trasmessa per via telematica entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, il cosiddetto “collaudo”, ma nonostante l’obbligo di comunicazione fosse già entrato in vigore ai fini del bonus ristrutturazioni dal 1° gennaio 2018, il canale per effettuare l’invio telematico vero e proprio è stato attivato sul sito ENEA solo dal 22 novembre 2018.
Questo significa che se per i lavori di ristrutturazione ultimati a partire dal 22 novembre 2018, il termine dei 90 giorni si può calcolare normalmente, per quelli ultimati tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018, il calcolo deve comunque partire dal 22 novembre 2018, ovvero primo giorno concretamente utile per poter effettuare l’invio, portando di fatto la scadenza del termine di invio al 19 febbraio.