La mia ragazza è proprietaria di un immobile che vorrei ristrutturare e modernizzare con il risparmio energetico, prima di sposarci. Per evitare di “perdere” il rimborso tramite le detrazioni fiscali, quale diritto dovrei acquisire sull\’ immobile? Basta il cambio di residenza?
La Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016 ha chiarito che “per effetto della legge n. 76 del 2016, recante la ‘Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze’, il quadro normativo di riferimento risulta mutato rendendo opportuno riconsiderare le istruzioni fornite con la precedente prassi. La richiamata legge, in particolare, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Non solo, ma tale atteggiamento permissivo coinvolge anche la convivenza more uxorio, che normativamente parlando è cosa ben diversa dalle unioni civili.
Ciononostante, specifica l’Agenzia, la legge 76/2016 “estende ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Da tali disposizioni si evince dunque che la legge 76/2016 – pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio – ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l\’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l\’immobile destinato a dimora comune”.
Di qui l’effetto fiscale di allargare, anche ai conviventi di fatto, i bonus 50 e 65% laddove fino a ieri l’applicazione era loro preclusa. Di conseguenza, conclude l’Agenzia, “il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste, può usufruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi”. Servirà in pratica che il richiedente e la sua ragazza risultino conviventi, e che dunque abbiano la residenza nello stesso appartamento, da una data precedente ai lavori e alle spese; inoltre sarà necessario che al ragazzo siano intestate tutte le fatture e i bonifici di versamento.
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