So che esiste un’assicurazione Inail per le casalinghe. È obbligatoria?
Sì è obbligatoria dal 2001 e il 31 gennaio scade il termine per il pagamento del premio annuale per il rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici.
L’iscrizione all’Inail è obbligatoria per ogni componente il nucleo familiare, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che si trovi nelle seguenti condizioni:
svolga in forma abituale e senza vincolo di subordinazione il lavoro di cura della propria famiglia e della propria casa;
non presti altra attività lavorativa che comporti l’iscrizione a forme previdenziali obbligatorie (Inps, Inpdap, ecc.).
Rientrano tra i soggetti assicurabili anche i pensionati con meno di 65 anni, gli studenti e gli inoccupati con più di 18 anni, i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità e gli straneri che soggiornano regolarmente in Italia.
Non hanno l’obbligo di assicurazione:
i minori di 18 anni
i maggiori di 65 anni
i lavoratori socialmente utili (Lsu)
i titolari di borse di studio
gli iscritti a corso di formazione o a tirocini
i lavoratori part-time
i religiosi
L’assicurazione indennizza gli infortuni avvenuti nell’abitazione del nucleo familiare e derivanti dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone componenti la famiglia e della casa.
L’Inail risarcisce gli infortuni che causano un’inabilità permanente pari o superiore al 27% e corrisponde all’assicurato una rendita mensile, esente da oneri fiscali, calcolata in misura proporzionale all’invalidità subita.
In caso di infortunio mortale, agli aventi diritto è riconosciuta la rendita ai superstiti e l’assegno funerario. Sono escluse dalla copertura assicurativa le malattie professionali.
Il costo annuale dell’assicurazione è di € 12,91 e il versamento, deducibile dalle tasse, va effettuato ogni anno entro il 31 gennaio.
Il premio è a carico dello Stato se l’assicurato:
ha un reddito Irpef, nell’anno precedente, non superiore a 4.648,11 euro
appartiene a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i 9.296,22 euro.
I soggetti esonerati sono tenuti comunque a iscriversi all’assicurazione presentando all’Inail il modulo di autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti reddituali. Esso ha validità anche per gli anni successivi, sempre che non vengano superati i limiti di reddito.
Per informazioni: Patronato Acli