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Acquisto casa ristrutturata: chi vende deve fare i lavori

Ho comprato una casa nel 2016. Prima di essere acquistata da me, sempre nel 2016, è stata interamente ristrutturata da un’altra società. Posso portare in detrazione il 25% del prezzo pagato come previsto dal bonus sull’acquisto degli immobili abitativi facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati?

Dipende. Bisogna partire dal presupposto che il soggetto cedente deve essere lo stesso che ha provveduto alla ristrutturazione dello stabile, o quanto meno gli sia equiparato. Inoltre, fra l’ultimazione dei lavori e la vendita dell’immobile devono trascorrere al massimo 18 mesi. Non di più. Quindi l’iter canonico sarebbe questo: la ditta che possiede il fabbricato esegue la ristrutturazione ed entro 18 mesi vende.

Nel caso in esame, però, il contribuente afferma che prima dell’acquisto, l’immobile è stato ristrutturato da “un’altra società”. Quindi si evince che la ditta venditrice non è la stessa che ha ristrutturato. Questo potrebbe significare due cose: 1) o la ditta proprietaria ha semplicemente appaltato i lavori di ristrutturazione e poi ha venduto al contribuente; oppure 2) la ditta originariamente proprietaria ha prima ristrutturato lo stabile e poi l’ha venduto a un’altra ditta, la quale a sua volta ha venduto al contribuente.

Nel secondo caso la detrazione non sarebbe certo applicabile, proprio perché la ditta venditrice non è quella che ha ristrutturato; viceversa, come ipotizzato nel primo caso, se la ditta venditrice ha appaltato i lavori a una ditta terza, restando comunque proprietaria, e dopo i lavori ha venduto, la detrazione è comunque ammessa.

Il motivo è semplice: pur non essendo stata la ditta cedente l’esecutrice materiale dei lavori, questa, mantenendo la titolarità dell’immobile nel periodo della ristrutturazione, può in ogni caso equipararsi all’impresa che li ha realmente eseguiti, rendendo così applicabile il bonus.

Per informazioni: www.caf.acli.it

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