Cumulo 13ª e indennità integrativa speciale su stipendio e pensione

Sono una dipendente Asl titolare di reversibilità statale. Ho sentito dire che d’ora e in poi l’Inps mi riconoscerà la 13ª sulla pensione. È vero? Cosa devo fare?

Sì, è vero, ed occorre presentare domanda all’Inps.
Uniformandosi infatti al costante indirizzo della magistratura, con Circ.n.195 del 10 novembre scorso l’Inps ha dato disposizioni alle proprie sedi di riconoscere a tutti i pensionati del pubblico impiego il diritto a percepire la 13ª mensilità sulla pensione pur in presenza di contestuale rapporto lavorativo.

Stesso discorso per l’indennità integrativa speciale, vale a dire per quello speciale assegno pensionistico erogabile a parte su tutte le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1995 (da quella data in poi non spetta più ed è inglobato nell’importo della pensione): anche in questo caso, l’Istituto ha riconosciuto il diritto a percepire questo speciale assegno pensionistico anche in presenza di contestuale attività lavorativa.

Fino ad oggi l’Inps aveva negato il diritto a queste prestazioni.
In forza di espresso dettato normativo (art.97, 1° comma, e art.99, 5° comma, del DPR 1092/73) l’Istituto procedeva infatti alla sospensione della 13ª mensilità e della indennità integrativa speciale su pensione nel caso in cui il pensionato fosse impegnato in attività lavorativa dipendente.

Questo divieto di poter cumulare doppia 13ª e indennità integrativa speciale sia su stipendio che su  pensione era stato però dichiarato incostituzionale (Corte Cost., sentenze n.232/1992 e 566/1989), e ciò aveva determinato lo sviluppo di un vasto contenzioso che vedeva generalmente i pensionati vincere davanti alla magistratura.

Per questo motivo l’Inps ha ora quindi mutato il proprio orientamento, e deciso di riconoscere 13ª e indennità integrativa speciale (quest’ultima, ovviamente, in relazione alle sole pensioni destinatarie di tale assegno e vale a dire in via generale quelle liquidate prima del 1995) anche nei confronti dei pensionati che prestano opera retribuita.

I pensionati interessati possono quindi ora presentare domanda all’Inps e l’Istituto provvederà al conseguente ripristino delle prestazioni con arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale (5 anni di arretrati).

Per informazioni: www.patronato.acli.it