D: Sono una lavoratrice iscritta alla Gestione separata e sto per diventare mamma del mio primo figlio. Vorrei sapere se è vero che le lavoratrici parasubordinate e le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
R: Sì, è vero, da giugno del 2017 il congedo di maternità non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata. Pertanto, le lavoratrici parasubordinate e le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Lo ha stabilito la legge 81 del 22 maggio 2017, tra le diverse misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.
Per ottenere il riconoscimento dell’indennità, è necessario che la richiedente abbia il requisito di almeno tre mesi di contributi, comprensivi dell’aliquota maggiorata dello 0,72 %, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre.