D: Sono una lavoratrice dipendente al settimo mese di gravidanza. Secondo la legge ho il diritto/dovere di smettere di lavorare dal prossimo mese, cioè due mesi prima del parto, per rientrare al lavoro tre mesi dopo. Io però preferirei continuare a lavorare e usufruire dei 5 mesi di congedo maternità dopo la nascita, perchè il mio medico ha certificato che sono in ottima salute e in grado di continuare la mia attività senza nuocere alla salute di mio figlio e alla mia. È possibile?
R: Sì, è possibile. La Legge di Bilancio 2019 prevede infatti una nuova formula di utilizzo del congedo di maternità: a partire da gennaio 2019, i cinque mesi di congedo spettanti alle donne in gravidanza e neomamme potranno anche essere goduti interamente dopo la nascita del figlio, previa autorizzazione del medico.
Questa possibilità va ad aggiungersi ai diritti già previsti dalla norma precedente che sancisce appunto che le donne lavoratrici debbano astenersi dal lavoro per 5 mesi, 2 prima del parto e 3 dopo.
Il periodo di astensione può inoltre essere anticipato fin dal momento del concepimento, nel caso in cui la gravidanza sia problematica, oppure nel caso in cui la tipologia di lavoro possa essere nocivo per la salute del bambino o della mamma.
La madre può anche richiedere di far slittare l’avvio del congedo, facendolo partire 1 mese prima della data presunta del parto per terminare 4 mesi dopo la nascita, a condizione che il medico lo consenta.
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