Lavoro come collaboratrice domestica presso una famiglia. Per le prossime vacanze estive, la datrice di lavoro mi ha chiesto di prendere le ferie dal 1 al 31 agosto, visto che in quel periodo sarà spesso fuori casa col marito e comunque dal 15 al 31 agosto saranno in ferie in montagna. Sono obbligata a prendere le ferie in quel periodo o posso rifiutarmi?
L’art. 18 del Ccnl dei lavoratori domestici, al comma, stabilisce espressamente: “Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre”.
Il potere di stabilire le ferie spetta, dunque, al datore di lavoro, quale espressione del potere direttivo e organizzativo che lo stesso esercita sul proprio dipendente, in detta determinazione egli deve soltanto tener conto degli interessi del lavoratore: al lavoratore infatti spetta la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende usufruire del riposo annuale, e deve farlo per tempo, con apposita richiesta.
Nel lavoro domestico però vige una norma particolare, imposta dall’art. 19 del Ccnl che stabilisce, lapidariamente: “Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni”.
Se dunque, per esigenze proprie ed esclusive del datore di lavoro il rapporto di lavoro deve sospendersi, la lavoratrice ha diritto ad ottenere il pagamento della normale retribuzione.
A monte si impone la necessità per il datore di lavoro, nell’ambito dei suoi poteri organizzativi e direttivi, di concordare sempre in largo anticipo il periodo di fruizione delle ferie, nel rispetto degli interessi rilevanti e concreti del lavoratore, soprattutto quando il rapporto di lavoro si svolge in regime di convivenza. Ciò significa che l’eventuale rifiuto deve essere motivato da esigenze serie o da circostanze che peserebbero negativamente sul lavoro: per esempio ciò che sicuramente il datore di lavoro non può fare, è imporre la fruizione di ferie non ancora maturate, che dovrebbero essere decurtate dalla retribuzione mensile. Ciò che l’art. 19 vuole evitare.
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