Chi paga durante l’assenza per infortunio?

Sono stata assente dal lavoro dal 15 al 28 giugno a causa di un infortunio in itinere avvenuto il 14 giugno. Ho ricevuto la busta paga di giugno e non ho la retribuzione relativa al mese intero: il datore di lavoro sostiene che spetta all’Inail pagarmi i giorni di assenza. È vero? Devo presentare delle domande all’Inail?

Se il datore di lavoro ha correttamente denunciato l’infortunio e il medico Inail ha già dichiarato l’avvenuta guarigione clinica non serve inoltrare un’altra domanda all’Inail, ma è necessario attivarsi per sollecitare il pagamento.

In alcuni casi l’Inail chiede al datore di lavoro di procedere a erogare l’indennità temporanea in sua vece. Il datore di lavoro non può rifiutarsi e l’Inail provvede mensilmente al rimborso di quanto anticipato.

La normativa in materia di infortuni e malattie professionali in caso di assenza dal lavoro per inabilità temporanea assoluta causata da infortunio o malattia professionale dispone che al lavoratore vengano corrisposte le seguenti somme:

Il giorno dell’infortunio il datore di lavoro pagherà il 100% della retribuzione, nulla è a carico dell’Inail.

I tre giorni successivi, chiamato periodo di carenza, il datore di lavoro darà il 60% della retribuzione, salvo miglior trattamento previsto da Ccnl e regolamenti. Nulla è a carico dell’Inail.

Dal 4° al 9° giorno successivo all’infortunio il datore di lavoro pagherà l’integrazione se prevista da Ccnl mentre l’Inail pagherà l’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento.

Dal 91° giorno successivo fino a guarigione clinica il datore di lavoro pagherà l’integrazione se prevista da Ccnl mentre l’Inail pagherà l’indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento.

L’obbligo compete anche per tutte le giornate di assenza, festivi compresi.

È importante verificare la busta paga ricevuta, ma anche e soprattutto sollecitare il pagamento da parte dell’Inail. E’ opportuno quindi che si rivolga ad un ufficio del patronato Acli per l’assistenza necessaria per ottenere i suoi diritti nei confronti dell’Inail.

Per informazioni: www.patronato.acli.it