Ho sentito che nelle spese detraibili di frequenza scolastica sono comprese anche la mensa e il post-scuola, ma non il servizio dello scuolabus. È vero oppure ho capito male?
È proprio così. La detrazione dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, vale anche per i servizi integrativi di assistenza alla mensa, di pre-scuola e di post-scuola.
Lo sconto d’imposta non si applica, invece, alle spese di trasporto scolastico: consentire infatti la detraibilità dello scuolabus sarebbe stato discriminatorio rispetto a chi si avvale del servizio pubblico e non fruisce di alcuna agevolazione.
Da precisare infine che nemmeno le spese di cancelleria e di acquisto del materiale scolastico (vedi zaini, astucci, diari) o di libri di testo sono detraibili.
Per informazioni: www.caf.acli.it