Mia figlia è titolare d’indennità di frequenza e durante l’estate ha frequentato un centro estivo di riabilitazione. Perché durante il periodo estivo non ha ricevuto l’indennità?
Normalmente, con la fine delle attività scolastiche e di formazione professionale, l’Inps sospende il pagamento dell’indennità di frequenza, riconosciuta dalla legge in favore degli invalidi civili minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e per i minori affetti da sordità oltre una certa soglia.
Si tratta di una prestazione economica a sostegno delle famiglie dei bambini e ragazzi con disabilità, istituita per facilitarne l’accesso alle cure riabilitative, all’istruzione scolastica o alla formazione professionale.
Il beneficio è riconosciuto in presenza di un limite reddituale, per il 2016, di € 4.800,38 e corrisponde a un importo di € 279,47 mensili.
Il riconoscimento della indennità è subordinato alla frequenza di:
corsi di studio in scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, fin dall’asilo nido;
centri di formazione o addestramento professionale;
centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nei trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero;
L’indennità è limitata alla sola durata del corso o del trattamento, per il periodo che va dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio delle attività scolastiche, formative o terapeutiche sino al mese successivo a quello della loro cessazione.
Durante le vacanze estive l’Inps sospende il pagamento della prestazione per poi ripristinarla con la ripresa dell’anno scolastico o delle altre attività. Se durante il periodo di sospensione il minore frequenta centri terapeutici, riabilitativi o di recupero è possibile richiedere all’Istituto il pagamento della indennità per i mesi mancanti, documentando l’avvenuto svolgimento delle attività.