Sono un ragazzo di 19 anni, orfano di padre da qualche giorno. Mi trovo a fare le pratiche per la reversibilità. Mi hanno detto che spetta anche a me. È vero?
In caso di decesso di un genitore hanno diritto alla pensione ai superstiti il coniuge ed i figli minori, indipendentemente dalla loro capacità di essere economicamente autosufficienti.
La quota di pensione ai superstiti spetta anche ai i figli maggiorenni che non svolgano attività lavorativa e al momento del decesso siano:
- inabili e a carico del genitore deceduto
- o studenti fino a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale
- o studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età.
I figli maggiorenni studenti devono risultare a carico del genitore al momento del decesso e non devono prestare attività lavorativa.
Quando si parla di “figlio a carico” ai fini del diritto alla quota di reversibilità non ci si riferisce al concetto di familiare fiscalmente a carico.
Si ha un figlio maggiorenne a carico tutte le volte che il genitore provvede al mantenimento del figlio (requisito presunto in caso di convivenza) e quando il figlio risulta non avere autosufficienza economica e quindi quando il genitore provvede con continuatività alle necessità quotidiane del figlio.
Il figlio studente deve risultare iscritto a un corso del secondo ciclo di istruzione e di formazione professionale o al sistema universitario, Afam (Conservatori di musica), Its (Istituti tecnici superiori).
Nel caso di corsi presso istituti non statali è necessario che gli uffici Regionali del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Miur) confermino la natura paritaria o non paritaria della scuola frequentata (per ciascun singolo anno di frequenza).
Nel caso di frequenza di corsi professionali, la Regione è invece chiamata a confermare l’equiparabilità ai corsi scolastici la frequenza di questi corsi di formazione professionale.
Erasmus, master e dottorato
Non viene meno il diritto alla pensione di reversibilità, in linea generale, neanche per lo studente iscritto ai singoli corsi, in Erasmus, o per quello iscritto a un master universitario o che frequenti un corso di Dottorato di Ricerca (sempre nei limiti del 26° anno di età).
Universitari all’estero
Non hanno minori diritti rispetto agli altri studenti ma è necessario che gli uffici regionali del Miur indichino a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il corso di studio svolto all’estero.
Dal sito www.patronato.acli.it