Coniuge separato: posssibile detrarre il mutuo

Vi scrivo per avere informazioni inerenti all\’abitazione prima casa. Premessa: sono proprietario al 50% di un immobile comprato nel 2008 con mia moglie, in comunione dei beni. Detraiamo da allora gli interessi del mutuo e abbiamo un figlio minore di 13 anni. Ci siamo separati ad aprile e io dovrei cambiare residenza secondo quanto stabilito dal giudice, lasciando casa a mia moglie e a mio figlio. Domanda: se cambio residenza posso continuare a godere della mia quota di detrazione sugli interessi del mutuo?

Sì, confermiamo che il richiedente potrà continuare a godere tramite Modello 730 della detrazione sugli interessi passivi del mutuo, a condizione di non trasferirsi in un altro immobile di sua proprietà. Ai fini della detrazione sugli interessi passivi “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

In questo caso, però, a differenza di quanto previsto dalle regole del Quadro B sul reddito dei fabbricati, tra i familiari rientrano anche i coniugi separati “finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio”, mentre, appunto, “in caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari”, tra i quali però non sarà inclusa l’ex moglie (per la compilazione del Modello 730/2017 è attivo da quest’anno il nuovo servizio di CAF ACLI Il730Online).

Sostanzialmente, in presenza di una coppia separata, con un mutuo sull’ex casa coniugale, il coniuge trasferito e intestatario del contratto potrebbe continuare a godere delle detrazioni dal momento che i coniugi separati sono annoverati tra i familiari, a meno che non si trasferisca in un’altra abitazione di sua proprietà (l’abitazione principale, infatti, può essere soltanto una).

Laddove invece intervenga il divorzio, il coniuge trasferito potrebbe continuare a richiedere il beneficio soltanto se nell’immobile continuassero a vivere altri suoi familiari in aggiunta all’ex coniuge (ad esempio i figli), ferma restando la condizione di non trasferirsi in un’altra abitazione di sua proprietà.

Per informazioni: www.caf.acli.it