Bonus arredi e bonus giovani coppie non cumulabili

Nel 2015 una giovane coppia ha effettuato degli interventi di ristrutturazione su un immobile di proprietà beneficiando altresì, per lo stesso immobile, della detrazione per ristrutturazione edilizia e di quella per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati al suo arredo. Nel 2016 la stessa coppia ha acquistato un appartamento da destinare a propria abitazione principale e ha sostenuto spese per acquistare mobili da destinare al suo arredo. In tal caso, viene chiesto, è possibile continuare a beneficiare della detrazione relativa all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici inerenti l’immobile ristrutturato nel 2015 e beneficiare al tempo stesso, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, anche del bonus mobili per le giovani coppie?

Nel caso specifico la risposta è positiva, nel senso che i due bonus sono applicabili simultaneamente sull’acquisto di arredi destinati a immobili differenti. Laddove invece gli arredi fossero destinati al medesimo immobile, il Bonus arredi standard e il Bonus alle giovani coppie sarebbero non cumulabili. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/E dello scorso 4 aprile, nella quale, appunto, viene specificato che il bonus arredi declinato nella sua formula classica, ovvero quella legata alle ristrutturazioni o alle manutenzioni straordinarie, “non è cumulabile con quella prevista (…) per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale acquistata dalle giovani coppie (tra l’altro valida solo per le spese effettuate sino al 31-12-2016 in quanto non prorogata per il 2017, ndr)”.

Le giovani coppie, infatti, costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

Di conseguenza, ai fini della richiesta del beneficio è necessario che:

il vincolo matrimoniale risulti nel 2016, non rilevando il requisito di durata;

in presenza di una coppia convivente more uxorio la convivenza deve durare da almeno tre anni;

non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età.

essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

Rifacendoci allora a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, l’incumulabilità delle detrazioni – bonus mobili classico e bonus arredi giovani coppie – si verifica solo in relazione agli arredi destinati alla medesima unità abitativa. Ciò significa che la coppia, o uno solo dei componenti, se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 a seguito di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile. Contrariamente, come nel caso su esposto, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

Per informazioni: www.caf.acli.it